Regolamento›Capo III
Art. 50
In vigore dal 23 mar 1928
Le domande in carta bollata saranno presentate alla segreteria del Comune o dell'Associazione agraria, che ne rilascerà ricevuta e le annoterà in un elenco, copia del quale sarà affissa all'albo pretorio nel giorno successivo a quello della scadenza del termine di cui all'articolo precedente e vi rimarrà affisso per otto giorni.
Coloro che non presenteranno la domanda nel termine stabilito perderanno il diritto di concorrere alla ripartizione in corso, ma potranno concorrere ad eventuali ripartizioni successive o alla riconcessione di quote non accettate od abbandonate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-50