RegolamentoCapo III

Art. 55

In vigore dal 23 mar 1928
I concorrenti che si ritengano lesi dai deliberati della commissione, potranno fare ricorso al Commissario regionale nel termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione dell'elenco degli assegnatari. Durante il detto termine tutti gli atti della commissione saranno visibili nella segreteria comunale o dell'Associazione agraria. I ricorsi in carta da bollo saranno presentati nella stessa segreteria, che ne rilascerà ricevuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-55

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