Regolamento›Capo IV
Art. 58
In vigore dal 23 mar 1928
I beni delle Associazioni agrarie, sia di originario godimento comune, sia acquistati in nome dell'Associazione con mezzi propri, o con mutui ai termini dei Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, e 22 aprile 1920, n. 516, o per concessione definitiva in forza del testo unico approvato con R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, sia pervenuti o che perverranno dalle affrancazioni degli usi civici, saranno amministrati con le norme seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-58