Regolamento›Capo III
Art. 56
In vigore dal 23 mar 1928
Trascorso il termine utile per ricorrere, il Podestà od il presidente dell'Associazione agraria trasmetterà tutti gli atti ed i ricorsi al Commissario che, assunte le informazioni necessarie, anche, ove occorra, per mezzo di un suo assessore o di un istruttore da lui nominato, stabilirà definitivamente elenco degli assegnatari delle quote.
In base a questo elenco la commissione di cui all' procederà in seduta pubblica ed in giorno festivo al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.
Il verbale di sorteggio sarà subito trasmesso al Commissario, il quale, constatatane la regolarità, emanerà il decreto di ripartizione contenente l'indicazione dei concessionari, delle quote loro assegnate, dei canoni stabiliti, e degli altri obblighi imposti ai quotisti.
Questo decreto costituirà il titolo dei quotisti dopo che avrà avuto la sovrana approvazione ai sensi dell' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-56