Regolamento›Capo IV
Art. 60
In vigore dal 23 mar 1928
Il Prefetto della Provincia curerà tali adempimenti, anche per mezzo di un suo commissario, qualora le Associazioni si mostrino negligenti.
La Giunta, dopo di averne comunicati i motivi alle rappresentanze interessate ed avere esaminate le eventuali repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse dell'Ente agrario.
Contro le decisioni della Giunta spetta alle Associazioni la facoltà di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia nazionale, che deciderà definitivamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-60