RegolamentoCapo IV

Art. 62

In vigore dal 23 mar 1928
Lo scioglimento delle Associazioni agrarie, ai termini dell' della legge, potrà essere promosso in ogni tempo, ed anche dopo che sarà completata la sistemazione del patrimonio mediante la ripartizione delle terre e la formazione dei regolamenti degli usi civici. Saranno soppresse le Associazioni che non possedessero fondi rustici nè diritti da far valere su altre terre. I decreti ministeriali di scioglimento delle Associazioni saranno pubblicati nell'albo pretorio del Comune, a cui l'Associazione appartiene, per notizia di tutti gl'interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-62

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