RegolamentoTitolo III

Art. 67

In vigore dal 23 mar 1928
Allorquando dovrà procedersi all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, od alla reintegra di terre comuni o demani comunali compresi nel territorio di due diversi Commissariati regionali, il Ministro per l'economia nazionale stabilirà con suo decreto a quale dei Commissari debba essere affidata la esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-67

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