Regolamento›Titolo III
Art. 68
In vigore dal 23 mar 1928
Gl'istruttori potranno essere incaricati:
di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;
di fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;
di compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni altro oggetto sul quale i Commissari debbono provvedere;
di promuovere l'esecuzione delle decisioni;
di trattare e ricevere conciliazioni;
e di eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dal Commissario.
Essi, ove occorra, inviteranno gli interessati, con atti di avviso da notificarsi per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione, a recarsi alla loro presenza e ad intervenire nelle loro operazioni. Delle dichiarazioni e rilievi delle parti prenderanno nota in verbale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-68