RegolamentoCapo III

Art. 53

In vigore dal 23 mar 1928
La commissione esaminerà quali fra i concorrenti abbiano i requisiti di legge per essere ammessi alla ripartizione e ne formerà l'elenco. Annoterà in separato elenco quelli che debbono escludersi, indicando i motivi dell'esclusione. Se il numero degli ammessi superi quello delle quote disponibili, la commissione sceglierà un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti, purchè diano affidamento di poter trarre la maggiore utilità dalle terre. Per stabilire il grado di possidenza ai fini dell'attribuzione delle quote si terrà conto cumulativamente dei beni di tutti i componenti la famiglia. A parità di requisiti gli agricoltori ex combattenti avranno la preferenza. Se non vi siano, in tutto od in parte, sufficienti motivi di preferenza, si procederà in seduta pubblica al sorteggio fra i concorrenti che trovinsi in condizioni eguali. Formato in tal modo l'elenco di coloro ai quali dovranno assegnarsi le quote, esso sarà pubblicato nel modo stabilito per il bando di concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-53

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