RegolamentoCapo III

Art. 51

In vigore dal 23 mar 1928
Sono considerati capi famiglia agli effetti dell' della legge: a) il coniugato o il vedovo con o senza prole; b) la vedova con prole; c) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela; d) il maggiore di età in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia; e) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo genitori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-51

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