Regolamento›Capo III
Art. 51
34 / 85In vigore dal 23 mar 1928
Sono considerati capi famiglia agli effetti dell' della legge:
a) il coniugato o il vedovo con o senza prole;
b) la vedova con prole;
c) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;
d) il maggiore di età in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia;
e) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo genitori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-51