RegolamentoCapo III

Art. 52

In vigore dal 23 mar 1928
Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dal Podestà del Comune e composta di sei membri scelti, tra i cittadini del Comune o della frazione interessata, dal Pretore del mandamento. Se si tratti di terre appartenenti ad un'Associazione agraria, faranno parte anche della commissione il presidente della l'Associazione ed un membro del Consiglio di amministrazione delegato dal Consiglio medesimo. Le deliberazioni della commissione saranno valide quando in seguito a regolare convocazione sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-52

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