Art. 46
RegolamentoCapo II

Art. 46

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In vigore dal 23 mar 1928
Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'Associazione agraria potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del Comune o dell'Associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. È espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-46