Regolamento›Capo II
Art. 9
In vigore dal 23 mar 1928
Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procederà alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-9