Art. 2
RegolamentoTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 23 mar 1928
Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno contenere anche la indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-2