Art. 18
RegolamentoCapo III

Art. 18

23 / 85
In vigore dal 23 mar 1928
I Commissari riesamineranno anche quelle promiscuità che per disposizioni anteriori si trovassero autorizzate, e, sentito il parere dei Comuni o delle Associazioni agrarie interessati e dell'autorità forestale, faranno anche per esse il rapporto al Ministero, proponendo, secondo la convenienza, la continuazione o lo scioglimento della promiscuità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-18