Art. 64
RegolamentoCapo IV

Art. 64

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In vigore dal 23 mar 1928
Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell' della legge, la Giunta provinciale amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti. Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale. L'amministrazione separata della frazione resterà soggetta alla sorveglianza del Podestà del Comune, il quale potrà sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-64