Statuto›Titolo VII
Art. 32
In vigore dal 9 giu 1927
L'Unione è retta dalla Giunta esecutiva nominata a norma dell'. Le sue deliberazioni sono valide con l'approvazione di almeno tre membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-32