Statuto›Titolo VII
Art. 35
In vigore dal 9 giu 1927
Alle adunanze della Giunta esecutiva e del Consiglio nazionale partecipa il segretario generale con voto consultivo, sempre che non si discuta su questioni riguardanti la sua persona.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-35