StatutoTitolo VIII

Art. 39

In vigore dal 9 giu 1927
Le sezioni non possono prendere iniziative per raccogliere fondi o che implichino straordinari impegni finanziari senza preventiva autorizzazione della Giunta, ma debbono concorrere alle iniziative da questa promosse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-39

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