Statuto›Titolo VIII
Art. 44
In vigore dal 9 giu 1927
Il Consiglio è eletto dai soci ciechi e tutte le categorie dei soci, esclusi gli aggregati, possono farne parte; i ciechi però debbono avere la maggioranza assoluta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-44