Statuto›Titolo IX
Art. 48
In vigore dal 9 giu 1927
I sindaci (, comma g) durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di verificare la gestione economica e finanziaria dell'Unione. Devono perciò ispezionare frequentemente i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa.
Al termine di ogni anno presenteranno al Consiglio nazionale la relazione sul conto consuntivo. Al Congresso riunito in via straordinaria essi riferiranno sull'andamento economico-finanziario dell'Unione.
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