StatutoTitolo IX

Art. 48

In vigore dal 9 giu 1927
I sindaci (, comma g) durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di verificare la gestione economica e finanziaria dell'Unione. Devono perciò ispezionare frequentemente i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa. Al termine di ogni anno presenteranno al Consiglio nazionale la relazione sul conto consuntivo. Al Congresso riunito in via straordinaria essi riferiranno sull'andamento economico-finanziario dell'Unione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-48

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