Statuto›Titolo VI
Art. 25
In vigore dal 9 giu 1927
Il Consiglio nazionale informa la propria attività agli scopi sociali e ne rende conto al Congresso. Esso:
a) segna le direttive obbligatorie per le sezioni integrando in caso di necessità le loro possibilità finanziarie;
b) delibera per delega del Congresso sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
c) approva e modifica il regolamento generale;
d) delibera sui reclami delle sezioni contro deliberazioni della Giunta esecutiva, e sui quelli dei singoli soci in merito ad espulsioni decise dalle sezioni o dalla Giunta;
e) delibera sugli argomenti che la Giunta sottoponga al suo esame;
f) nomina e revoca il segretario generale e il tesoriere, che potrà anche essere un istituto di credito;
g) nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-25