Statuto›Titolo V
Art. 20
In vigore dal 9 giu 1927
Qualora si debbano affrontare questioni che non possano essere risolte dal Consiglio nazionale, e per le quali non sia consigliabile la convocazione e l'attesa del Congresso, le sezioni saranno chiamate a pronunziarsi mediante referendum (vedi ).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-20