StatutoTitolo V

Art. 16

In vigore dal 9 giu 1927
La votazione è fatta per scrutinio palese fuorchè per le questioni d'indole personale. A richiesta di almeno un quinto dei rappresentanti, la votazione procede per appello nominale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-16

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