Statuto›Titolo V
Art. 12
In vigore dal 9 giu 1927
Il Congresso si riunisce, in via ordinaria ogni tre anni; esso può tuttavia essere convocato in via straordinaria, quando il Consiglio nazionale lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre quinti delle sezioni costituite. La sede del Congresso viene stabilita dal Consiglio nazionale come pure l'ordine del giorno da svolgersi, la cui formulazione potrà altresì essere rimessa dal Consiglio nazionale alla Giunta esecutiva. Su richiesta di almeno un quarto delle sezioni costituite; saranno aggiunti all'ordine del giorno speciali argomenti purchè comunicati almeno 20 giorni prima che si riunisca il Congresso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-12