StatutoTitolo III

Art. 9

In vigore dal 9 giu 1927
La direzione e l'amministrazione centrale dell'Unione, nonché la presidenza delle sezioni spettano ai soci effettivi, perpetui e benemeriti purchè ciechi e aventi compiuta la maggiore età. Gli altri soci devono essere regolarmente formati dell'andamento dell'Unione mediante relazione annuale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-9

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