StatutoTitolo IV

Art. 10

In vigore dal 9 giu 1927
Gli organi dell'Unione sono: a) il Congresso; b) il Consiglio nazionale; c) la Giunta esecutiva.; d) i Consigli sezionali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-10

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