Statuto›Titolo V
Art. 13
In vigore dal 9 giu 1927
La data di riunione del Congresso sarà comunicata per lettera: raccomandata contenente l'ordine del giorno, almeno due mesi prima a tutte le sezioni già riconosciute dal Consiglio nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-13