StatutoTitolo V

Art. 14

In vigore dal 9 giu 1927
Ogni sezione potrà partecipare al Congresso con tanti rappresentanti quante sono le Provincie della sua giurisdizione. Ogni rappresentante avrà diritto a tanti voti quante sono le diecine di soci effettivi, residenti nella Provincia che egli, rappresenta. Sarà valutata come una diecina l'eventuale numero residuo di soci purchè superiore a cinque.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-14

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