Statuto›Titolo V
Art. 11
In vigore dal 9 giu 1927
Il Congresso costituisce il potere sovrano dell'Unione e sono di sua assoluta competenza le modificazioni allo statuto e la nomina della Giunta esecutiva, composta dal presidente designata dal Congresso e da quattro membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-11