StatutoTitolo V

Art. 11

In vigore dal 9 giu 1927
Il Congresso costituisce il potere sovrano dell'Unione e sono di sua assoluta competenza le modificazioni allo statuto e la nomina della Giunta esecutiva, composta dal presidente designata dal Congresso e da quattro membri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-11

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