StatutoTitolo II

Art. 7

In vigore dal 9 giu 1927
Il 50 per cento delle entrate effettive delle sezioni, comprese le quote sociali, spettano alla sede centrale. Il Consiglio nazionale potrà modificare questa percentuale nelle ragioni e nei limiti da prevedersi nel regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-7

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