StatutoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 9 giu 1927
L'Unione è sorta per agevolare l'istruzione dei ciechi d'Italia, elevarne il livello culturale, tecnico e professionale, e tutelarne gli interessi morali ed economici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-3

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