StatutoTitolo III

Art. 8

In vigore dal 9 giu 1927
L'Unione comprende cinque categorie di soci: a) effettivi; b) contribuenti; c) perpetui; d) benemeriti; e) aggregati. Possono essere soci effettivi tutti i ciechi italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età, previo pagamento di una quota annua di L. 6. Saranno soci contribuenti tutti coloro che verseranno un contributo annuo di almeno L. 5. Saranno soci perpetui coloro che verseranno per una volta tanto la somma di L. 100. Verranno dichiarati soci benemeriti coloro che avranno reso segnalati servigi all'Unione e alla classe dei ciechi. Saranno soci perpetui coloro che verseranno per una volta d'età, che paghino una quota annua di almeno L. 2. Tali soci godranno degli stessi vantaggi di quelli effettivi, ma non potranno coprire alcuna carica nell'Unione stessa. I soci contribuenti che entro 5 anni avranno versato il contributo complessivo di L. 150 saranno, dichiarati soci perpetui.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-8

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