Statuto›Titolo VIII
Art. 45
In vigore dal 9 giu 1927
Il Consiglio sezionale si riunisce ordinariamente non oltre il mese di aprile per l'approvazione del consuntivo dell'anno decorso e non oltre il mese di ottobre per l'approvazione del preventivo della gestione seguente; si riunisce in via straordinaria ogni qual volta l'ufficio di presidenza lo ritenga opportuno, oppure gliene venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio sezionale:
a) studia i bisogni dei ciechi della regione e vi adegua in quanto possibile l'organizzazione;
b) si pronuncia sulle questioni sottoposte per referendum alle sezioni a meno che il Consiglio nazionale non stabilisca caso per caso che si debba interpellare l'assemblea dei soci;
c) presenta annualmente alla Giunta esecutiva la relazione morale e finanziaria della sezione ed organi dipendenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-45