StatutoTitolo VIII

Art. 43

In vigore dal 9 giu 1927
La sezione è retta da un Consiglio composto da sette a undici membri a seconda dell'importanza della sezione, e dai fiduciari sottosezionali, ed elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario, un consigliere delegato che costituiscono l'ufficio di presidenza che provvede alla ordinaria amministrazione della sezione e in caso d'urgenza prenderà provvedimenti di normale competenza del Consiglio sezionale, con l'obbligo però di chiedere la ratifica al medesimo alla prima adunanza.
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