StatutoTitolo VIII

Art. 42

In vigore dal 9 giu 1927
Le sezioni dovranno istituire nei centri minori, dove non possono costituirsi sottosezioni, delle rappresentanze comunali con mandato di curare lo svolgimento delle varie attività sociali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo