Statuto›Titolo VIII
Art. 37
In vigore dal 9 giu 1927
I soci ciechi di una stessa regione costituiscono una sezione con sede possibilmente nel capoluogo della regione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-37