StatutoTitolo VIII

Art. 37

In vigore dal 9 giu 1927
I soci ciechi di una stessa regione costituiscono una sezione con sede possibilmente nel capoluogo della regione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-37

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Art. 37 Approvazione del nuovo statuto dell'«Unione italiana dei ciechi». — Testo vigente | Portale Normativo