StatutoTitolo VII

Art. 34

In vigore dal 9 giu 1927
La Giunta esecutiva è convocata dalla presidenza almeno una volta ogni sei mesi, e straordinariamente ogni volta il presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno due membri. Le sedute sono valide con l'intervento del presidente o di chi lo sostituisce e di due membri. Le convocazioni vengono fatte con avvisi scritti e in caso di urgenza telegraficamente almeno 48 ore prima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-34

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo