Statuto›Titolo VII
Art. 34
In vigore dal 9 giu 1927
La Giunta esecutiva è convocata dalla presidenza almeno una volta ogni sei mesi, e straordinariamente ogni volta il presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno due membri. Le sedute sono valide con l'intervento del presidente o di chi lo sostituisce e di due membri. Le convocazioni vengono fatte con avvisi scritti e in caso di urgenza telegraficamente almeno 48 ore prima.
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