Statuto›Titolo VI
Art. 31
In vigore dal 9 giu 1927
I membri del Consiglio nazionale che senza giustificato motivo non intervengano a due sedute ordinarie consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti; la loro decadenza viene dichiarata d'ufficio dal Consiglio nazionale, notificata alle sezioni e pubblicata sul bollettino dell'Unione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-31