Statuto›Titolo VI
Art. 26
In vigore dal 9 giu 1927
Gli avvisi di convocazione del Consiglio nazionale debbono essere inviati raccomandati almeno 20 giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno. Il Consiglio non potrà deliberare che su gli oggetti all'ordine del giorno e su quelli che siano presentati da un terzo degli intervenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-26