Statuto›Titolo VI
Art. 27
In vigore dal 9 giu 1927
Il Consiglio nazionale delibera validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica.
Mancando tale numero legale, passa in seconda convocazione dopo un'ora e delibera se sia presente un terzo dei membri in carica. Per l'approvazione di qualsiasi proposta è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli eventuali astenuti dal voto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-27