StatutoTitolo VI

Art. 29

In vigore dal 9 giu 1927
I verbali delle deliberazioni sono redatti sotto la responsabilità del segretario generale e del presidente. Di essi verbali verrà rimesso un estratto a tutte le sezioni. Ogni membro del Consiglio nazionale ha diritto di prendere visione dei verbali e di chiedere estratto in copia conforme al presidente ad eccezione delle deliberazioni aventi carattere personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-29

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