StatutoTitolo VI

Art. 30

In vigore dal 9 giu 1927
Qualora il Consiglio nazionale si renda dimissionario nella sua totalità, dovrà essere convocato il Congresso entro il più breve termine possibile e non oltre tre mesi, per provvedere alla rielezione della Giunta esecutiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-30

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