Statuto›Titolo X
Art. 49
In vigore dal 9 giu 1927
Il tesoriere provvede a tutte le riscossioni ed ai pagamenti che il presidente ordinerà a mezzo di mandato firmato, cui dovranno allegarsi i documenti giustificativi. Egli ha inoltre in custodia il patrimonio liquido, i valori ed eventualmente i documenti di eccezionale importanza dell'Unione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-49