Statuto›Titolo XI
Art. 50
In vigore dal 9 giu 1927
In caso di scioglimento dell'Unione sarà convocato il congresso nazionale per la liquidazione della medesima e per la erogazione delle attività eventuali a favore di istituzioni pro ciechi.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
Mussolini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-50