RegolamentoTitolo I

Art. 27

In vigore dal 9 ott 1926
Qualora il consiglio, in seguito alle indagini effettuate, ritenga che vi sia fondato motivo di dubitare circa la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, delibera, nel termine di cui all', comma 3°, della legge 25 marzo 1926, n. 453, di aprire una formale istruttoria. Questa deliberazione è notificata all'aspirante. L'istruttoria ed il susseguente giudizio si svolgono nelle forme stabilite dal presente regolamento per il procedimento disciplinare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-27

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo