RegolamentoTitolo I

Art. 28

In vigore dal 9 ott 1926
L'aspirante all'iscrizione può impedire ed arrestare in qualunque momento il corso del procedimento, dichiarando, con atto diretto al consiglio dell'ordine, di rinunziare all'iscrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-28

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