Regolamento›Titolo I
Art. 28
In vigore dal 9 ott 1926
L'aspirante all'iscrizione può impedire ed arrestare in qualunque momento il corso del procedimento, dichiarando, con atto diretto al consiglio dell'ordine, di rinunziare all'iscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-28