RegolamentoTitolo I

Art. 29

In vigore dal 9 ott 1926
La decisione del consiglio, con cui viene accordata o negata l'iscrizione, è motivata, e, per cura del segretario, nel termine di dieci giorni è notificata all'aspirante ed al pubblico ministero presso la corte d'appello. Qualora il Consiglio non deliberi entro il termine stabilito dall', comma 3°, della legge 25 marzo 1926, n. 453, l'aspirante può ricorrere al Consiglio superiore forense nei venti giorni successivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-29

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