Regolamento›Titolo I
Art. 15
In vigore dal 9 ott 1926
I candidati non possono portare seco libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie. Possono soltanto consultare, sui testi preventivamente verificati dalla commissione alla quale debbono essere rimessi almeno tre giorni prima, i codici, le leggi e i decreti dello Stato. Sono esclusi dall'esame coloro che siano comunque trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie vietati dal presente articolo.
L'esclusione è ordinata dai due commissari presenti all'esame: in caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-15